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L’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) vieta l’uso di impianti  audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori, ammettendone l’uso solo per particolari esigenze, da concordare con le rappresentanze sindacali.

In merito all’installazione di apparecchiature di videosorveglianza per il controllo degli ingressi del personale sui luoghi di lavoro si è espresso diverse volte, tra cui:

  1. dal Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010: è vietata l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge)
  2. dal Provvedimento n.420 del 10-11-2011: è stato vietato l’utilizzo di videocamere in corrispondenza degli ingressi sul posto di lavoro all’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria.

La situazione è stata capovolta con l’approvazione del nuovo art. 4 dello statuto dei lavoratori (decreto legislativo 151/2015 parte del cosidetto “Jobs Act”)  che ha sostituito i precedenti commi con i seguenti:

  1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
  3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto a partire dall’entrata in vigore del nuovo comma 2 dell’art.4 viene permesso il controllo a distanza dei dipendenti senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione. Quindi sarà possibile l’installazione di videocamere che inquadrano i badge e le aree di accesso del personale.

In tale quadro, visto il sostanziale cambio di rotta che ha imposto il nuovo art.4, è auspicabile che il garante si pronunci con un provvedimento che chiarisca i limiti di applicabilità definendone meglio la casistica.

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